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T.U. 13/01/2006
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicati sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 2 I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. Relazione all’articolo 128 L’articolo in commento riproduce l’art. 14 l. 109/1994, con gli adattamenti imposti dalle modifiche normative successivamente intervenute. Si espunge il riferimento all’omessa pubblicità, da parte dell’Osservatorio, dei programmi dei lavori del Ministero della difesa, perché la norma viene riprodotta nello specifico articolo del codice relativo agli appalti della difesa.
Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici) (art. 30, commi 3, 4, 7 bis, l. n. 109 del 1994) 1 Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 2 Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 3 Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. Relazione all’articolo 129 La norma riproduce l’art. 30, commi, 3, 4, 7 bis, l. n. 109 del 1994, con le modifiche analiticamente segnalate nella relazione che segue. Comma 1 Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando al difetto di coordinamento dell’art. 30 rispetto alla reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia di cui al presente comma operi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Comma 2 Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando al sopra ricordato difetto di coordinamento dell’art. 30 rispetto alla reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la stipula della polizza indennitaria decennale debba produrre i suoi effetti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Comma 3 Si è adeguato il riferimento ai «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b)», con un rinvio ai contratti aventi ad oggetto lavori, di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c). Inoltre, con riguardo alle ipotesi di obbligatorietà del sistema di garanzia globale si è eliminato il riferimento all’art. articolo 19, comma 1, lettera b), coerentemente alla scomparsa delle ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all’esecuzione dei lavori, e si è optato per un rinvio ai contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.
Art. 130 (Direzione dei lavori) (art. 27, l. n. 109 del 1994) 1 Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le 2 amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito 3 da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 4 5 Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all’articolo 90, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 6 comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: 7 a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del 8 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 9 b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; 10 c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi 11 di progettazione. 12 Relazione all’articolo 130 La norma riproduce, con gli opportuni adattamenti alle modifiche normative intervenute successivamente all’approvazione della l. 109/1994, il testo dell’art. 27 di quest’ultima legge L’art. 106 comporta l’abrogazione dell’art. 27 l. 109/1994
Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l. n. 109 del 1994) 1 Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle 2 infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e 3 imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana le modifiche che si rendano necessarie al 4 regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di 5 piani di sicurezza nei cantieri edili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa 6 nazionale di recepimento. 7 8 Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore 9 od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: 10 a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 11 sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 12
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 1 Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 2 Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 3 I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1, sono nulli. 4 Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trime- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. stralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 5 Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. Relazione all’articolo 131 La norma riproduce, con i necessari adattamenti formali, il testo dell’art. 31 l. 109/1994. Resta abrogato l’art. 31 l. 109/1994.
Art. 132 (Varianti in corso d’opera) (art. 25, art.19, comma 1 ter, l. n. 109 del 1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 3 Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi dispo- sti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4 Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 5 La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 6 Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali . Relazione all’articolo 132 L’articolo in commento riproduce l’art. 25, l. n. 109/1994, con le puntualizzazioni sottoriportate. Comma 1 Si è provveduto ad adeguare l’elenco delle cause che consentono le variazioni in corso d’opera, trasformando la lett. b - bis) in lett. c) e coerentemente modificando le lettere seguenti e i rinvii contenuti all’interno dell’articolo Comma 2 Si è ritenuto di inserire nel testo del comma 2 un secondo periodo («Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. esecutivo»), corrispondente al terzo periodo del comma comma 1 ter dell’art. 19, l. n. 109/1994 L’articolo in commento comporta l’abrogazione dell’art. 25 e del terzo periodo del comma 1 ter dell’art. 19, l. 109/1994
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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